Novità per i fumatori: 20 maggio aboliti pacchetti da 10 sigarette

Cattive notizie per i fumatori e non riguarda solamente il ritiro dal commercio dei pacchetti da 10 sigarette.

CulturaNovità per i fumatori: 20 maggio aboliti pacchetti da 10 sigarette

Data:

Novità fumatori a partire dal 20 maggio 2016

A partire da oggi, 20 maggio, ci sono numerose novità per i fumatori che gli faranno storcere il naso, e vengono introdotte anche più norme che salvaguardano i non fumatori. Ma la novità più grossa riguarda l’abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e l’introduzione di avvertimenti sulla dannosità del fumo presenti sul 65% del pacchetto“

La Direttiva 2014/40/UE oltre a trattare dei tradizionali prodotti derivati dal tabacco tiene conto anche di quelli che potranno, in futuro, essere nuovi derivati dal tabacco per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione; non potrà quindi accadere, com’è stato per le sigarette elettroniche, che si immettano sul mercato prodotti del tabacco di nuova generazione, senza prima stabilire regole precise. Più nel dettaglio, la direttiva:

vieta le sigarette e il tabacco da arrotolare contenenti aromi caratterizzanti (art. 7), dovuti a un additivo o una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibili prima o durante il consumo del prodotto del tabacco. Viene anche vietato l’uso di additivi che promettono benefici per la salute (vitamine) o effetti energizzanti (taurina e caffeina). Nel caso di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione è pari o superiore al 3 % in una particolare categoria di prodotto, le disposizioni si applicano a decorrere dal 20 maggio 2020.;

impone all’industria del tabacco di trasmettere relazioni dettagliate agli Stati membri sugli ingredienti utilizzati nei prodotti del tabacco, in particolare le sigarette e il tabacco da arrotolare;

prevede che sui pacchetti di prodotti del tabacco o di prodotti correlati figurino delle avvertenze relative alla salute. Le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65% (precedentemente il 30-40%) della superficie esterna del fronte e del retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare (art.10);

fissa delle dimensioni minime per le avvertenze e abolisce le confezioni piccole per taluni prodotti del tabacco. In particolare, ciascun pacchetto conterrà un minimo di 20 sigarette. Spariranno quindi le confezioni da dieci e non saranno più ammessi i pacchetti di sigarette sottili, spesso indirizzate a un pubblico giovane/femminile. I prodotti da arrotolare potranno avere confezioni con un minimo di 30g di tabacco (art. 14);

abolisce tutti gli elementi promozionali e fuorvianti sui prodotti del tabacco. In ciò rientrano, ad esempio, i riferimenti a un miglioramento dello stile di vita, al gusto o agli aromi oppure alla loro assenza (ad esempio “senza additivi”), ad offerte speciali oppure il suggerimento che un prodotto particolare è meno nocivo di un altro. Pertanto, non compariranno più sulle confezioni informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minore quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo. Scompariranno anche le diciture o caratteristiche quali “a basso tenore di catrame”, “light”, “ultra-light”, “mild”, “naturale”, “biologico”, “senza additivi”, “senza aromi” o “slim”, o taluni nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni;

introduce un sistema europeo di localizzazione e rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco. Sono stati previsti un sistema di tracciabilità e rintracciabilità su scala unionale per quanto concerne la filiera legale delle forniture e caratteristiche di sicurezza visibili e invisibili (ad 2 esempio ologrammi) che dovrebbero agevolare l’enforcement e aiutare le autorità e i consumatori a riconoscere i prodotti illeciti;

Divieto di pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale ed estero La legge 165/1962 ha per prima stabilito il divieto di propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da 3 fumo, nazionale ed estero, senza fare distinzioni tra pubblicità diretta e indiretta. Nel 1983 sono state aggiornate le sanzioni previste, mantenendo inalterata la precedente formulazione del divieto

Restrizione di età per le sigarette elettroniche: nel 2013, il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina viene innalzato da 16 a 18 anni

Divieti specifici anche per chi guida automobili: sono state introdotti divieti e obblighi (non previsti dalla direttiva) aventi la finalità di tutelare la salute dei minori, quali: divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina (art. 21); divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia (art. 24);

Nel dettaglio il documento della camera

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