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Mediazione Civile: quarto grado in giudizio?

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in attuazione della Riforma del Processo Civile (l. 69/2009), ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’istituto della mediazione civile e commerciale, gestito da mediatori professionisti, dinanzi ad Organismi riconosciuti e accreditati dal Ministero della Giustizia.

Da marzo 2011 la mediazione è divenuta obbligatoria, nonché condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia, nei casi di controversie in materia di: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Inoltre da marzo 2012 l’obbligatorietà è stata estesa anche alle controversie in materia di: condominio e responsabilità del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Quali le finalità che hanno spinto il legislatore a introdurre all’attuazione della mediazione civile obbligatoria nel nostro sistema di giustizia?
Innanzitutto la deflazione della giustizia: ridurre cioè il numero eccessivo delle cause dinanzi ai giudici, soprattutto considerando i tempi lunghi dei processi, il numero eccessivamente ridotto dei magistrati e il “sovraccarico” di lavoro nelle sedi di giustizia.
In secondo luogo, la riduzione del conflitto sociale: la mediazione ha lo scopo di far giungere le parti a un accordo, ovvero a una conciliazione, in modo che si riduca il numero dei conflitti, evitando di giungere dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per risolvere la lite.
Infine, collegata alla seconda finalità, vi è l’esigenza di ridurre i costi per le imprese e i cittadini. Giungendo ad un accordo, le parti “evitano” il giudizio dinanzi al giudice. Una soluzione positiva anche in termini di economicità, essendo il processo civile un processo lungo e dispendioso.

Tuttavia l’attuazione della mediazione civile e commerciale “obbligatoria” ha comportato numerosi dubbi e momenti di criticità nell’ordinamento di giustizia, tali che il T.A.R. Lazio con l’ordinanza del 12.04.2011 ha rimesso a giudizio della Corte Costituzionale alcuni elementi della mediazione civile ritenuti incostituzionali. In particolare il contrasto con la tutela giudiziale dei diritti in relazione l’“obbligatorietà” di tale istituto e in relazione l’efficienza e la serietà degli Organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione, in base a un principio in cui occorrerebbe l’“esclusività” alla gestione di tale istituto.
La Corte Costituzionale, dopo lunghi periodi di silenzio e numerosi rinvii, sembra che si pronuncerà entro il 23 ottobre 2012, data fissata per l’udienza di discussione sulla questione di incostituzionalità della legge sulla mediazione obbligatoria. Tuttavia dopo la decisione della Corte Costituzionale, il dibattito sulla mediazione potrà ritenersi concluso solo in ambito nazionale, mentre per ritenersi definitivamente concluso occorrerà attendere la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, in quanto le contestazioni sono state sollevate anche in tale sede.
In molti credono che il responso della Corte Costituzionale non comporterà “la distruzione” totale della mediazione, in quanto gli interessi in gioco, ora più che mai, sono davvero tantissimi. Infatti numerosi sono gli Organismi di Mediazione costituiti sul territorio nazionale, numerosi sono i corsi di formazione espletati da tali Organi, e, altrettanto numerosi, sono i “giovani laureati” che si sono giocati la “carta” del mediatore civile, vista come fonte di investimento e di guadagno.

Inoltre anche il Governo spera nell’ottimizzazione di tale sistema, vedendo nella mediazione civile e commerciale obbligatoria una soluzione mirata alla riduzione dei costi e dei tempi della giustizia italiana. In particolare lo stesso Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha dichiarato “le parti interessate devono comprendere che la mediazione è una soluzione vera del problema … risolvere il conflitto prima che arrivi sul tavolo del giudice per giacervi anni, rappresenta un sollievo sia per le parti, che possono vedere il loro problema risolto in tempi brevi, sia per la giustizia civile”.
Quindi, in molti, Governo compreso, danno piena fiducia all’istituto della Mediazione Civile Obbligatoria, sistema che in molti hanno addirittura ritenuto come una quarta forma di giudizio.
Tuttavia, dal punto di vista pratico, le finalità e i presupposti su cui il D.Lgs. n.28/2010 si è basato, quali riduzione delle controversie, deflazione della giustizia e riduzione dei costi per i cittadini, non hanno dato i risultati positivi sperati. Infatti i casi in cui, attraverso la mediazione civile si riesce a giungere ad una conciliazione delle parti e ad una soluzione definitiva della controversia sono una percentuale minima. Questo comporta un ulteriore carico economico al cittadino, che deve sopportare i costi della mediazione, nonché i tempi del processo ancora più lunghi, causati dall’ulteriore tempo necessario per il “tentativo” di mediazione. Inoltre affidare le controversie civili all’arbitrio di un soggetto terzo, quale mediatore, che non deve essere necessariamente laureato in giurisprudenza, né possedere una laurea quinquennale (in quanto basta una laurea triennale), è l’elemento più critico dell’intero sistema, soprattutto per le controversie in tema di responsabilità medica oppure di diritti reali o condominiali, o comunque per tutte le altre materie oggetto di mediazione obbligatoria, dove la conoscenza in toto del diritto, dal punto di vista dell’istruzione, nonché professionale, è indispensabile. Inoltre in un sistema giuridico in cui per anni è esistito l’istituto della conciliazione obbligatoria per le controversie del lavoro, fino a divenire “facoltativo” con il collegato lavoro n.182/2010, non si comprende la ratio di introdurre nel processo civile un sistema di mediazione obbligatoria cha ha già “fallito” in altri campi.

Affinché si possa effettivamente identificare la mediazione civile e commerciale come un’efficiente quarto grado di giudizio occorrerà apportare modifiche rilevanti a tale sistema. Nel frattempo si attende con ansia il responso della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, con la speranza che vengano fornite soluzioni atte a migliorare il processo civile. Processo civile che necessita di elementi innovativi e di snellimento delle liti, elementi che la mediazione obbligatoria, almeno fino ad ora, non è riuscita a raggiungere in maniera esauriente e concreta.