APPELLO: modifiche apportate dal decreto sviluppo (D. L. 83/2012)

dirittoAPPELLO: modifiche apportate dal decreto sviluppo (D. L. 83/2012)

Data:

DECRETO SVILUPPO – L’art. 54 del D. L. n. 83/2012, cd. “decreto sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 in data 26.06.2012, ha apportato modifiche rilevanti in tema di impugnazioni, in particolare per l’appello, introducendo gli articoli 348 bis, 348 ter al codice di procedura civile.
In particolare, l’art. 348 bis c.p.c., prevede un’ulteriore ipotesi di inammissibilità dell’appello, accanto a quelle già previste dall’art. 348 c.p.c., in particolare il nuovo articolo dispone: fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”.

Tuttavia tale disposizione non si applica qualora l’appello è proposto in relazione ad una delle cause di cui all’art. 70, co. 1 c.p.c., ossia quando è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero e in relazione alle cause di cui l’art. 702 quater c.p.c., ovvero contro l’ordinanza conclusiva del processo sommario di cognizione.
L’iter processuale
di questa nuova causa di inammissibilità dell’appello è disciplinato dall’art. 348 ter c.p.c. In particolare, alla prima udienza di trattazione ex art 350 c.p.c., il giudice dichiara inammissibile l’impugnazione a norma dell’art. 348 bis c.p.c., qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolta, con ordinanza succintamente motivata, anche per relationem, ossia mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi, e provvede sulle spese a norma dell’art. 91 c.p.c.
Nel caso in cui il giudice ritenga, invece, che l’impugnazione è ammissibile, si procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.

Qualora sia stata presentata anche l’impugnazione incidentale, accanto a quella principale, il giudice può emanare l’ordinanza di inammissibilità solo quando tutte le impugnazioni principali e incidentali non abbiano ragionevole probabilità di essere accolte. Per cui, se per almeno una delle impugnazioni non sussiste tale presupposto di inammissibilità, il giudice deve procedere alla trattazione di tutte le impugnazioni, principali e incidentali, comunque proposte contro la sentenza.
A seguito dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. In tal caso, il termine per il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.
Resta tuttavia possibile ai sensi dell’art. 111 della Costituzione ricorrere dinanzi la Suprema Corte per motivazione inesistente o apparente, trattandosi, in tali casi, di violazione di legge.

Quindi il nuovo articolo 348 bis c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento giuridico ciò che è stato denominato “filtro”, ispirato al modello inglese e tedesco, incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal giudice d’appello in una fase preliminare alla trattazione del giudizio stesso.
La ratio di tale nuova disposizione nasce dall’esigenza di selezionare le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel merito, riducendo di molto il lavoro svolto dalle risorse giudiziarie.

Tuttavia il primo problema che sorge è in relazione all’interpretazione della disposizione ragionevole probabilità di essere accolta”, in particolare per cosa bisogna intendere per “ragionevole probabilità”. 
Diverse sono le impostazioni a riguardo, dalla tesi della “probabilità giurisprudenziale”, a quella dei “due terzi”, poi la tesi della “ragionevolezza”, ed infine la tesi del “fumus boni iuris rafforzato”.

La tesi preferibile e prevalente è quella del fumus boni iuris rafforzato. Essa si rifà a quanto già disposto in tema di misure cautelari, comportando che per la pronuncia del provvedimento invocato sia necessaria la ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris, ovvero sommaria fondatezza del gravame, e del periculum in mora, ovvero accertamento dell’eventuale pregiudizio che deriverebbe all’impugnante in caso di esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del giudizio di appello. Tale tesi viene definita fumus boni iuris “rafforzato”, in quanto si basa sul presupposto che il principio che renda ammissibile l’appello e, quindi, in ictu oculi fondato, sia proprio la sussistenza e la fondatezza del diritto vantato in primis, rendendo quasi assorbito la sussistenza del periculum in mora, in quanto qualora il giudice ritenga l’inesistenza del fumus, automaticamente non sussisterà il periculum.

Infine una riflessione sorge spontanea: è probabile che grazie all’introduzione del cd. filtro in appello vi potrà esservi una riduzione del carico giudiziario (nel 68% dei casi i giudizi in appello si concludono con la conferma della sentenza di primo grado), ma altrettanto probabile è che dichiarare inammissibile in prima facie l’ impugnazione in base a dei presupposti che, d’altronde, nella stessa giurisprudenza e dottrina, sono contrastanti, potrebbe comportare un’ ulteriore lesione del diritto di difesa del cittadino, il quale, pur costretto a pagare un oneroso contributo unificato (aumentato del 50% rispetto a quello dovuto per il giudizio di primo grado), non troverà giustizia piena, costretto, in caso di inammissibilità, a impugnare la sentenza di primo grado con il ricorso in Cassazione, giudizio che verterà, poi, su presupposti esclusivamente di legittimità e non di merito, in un sistema in cui i contrastanti e diversi interessi in gioco sono sempre più difficili da bilanciare, in un ordinamento che oramai rende la giustizia, quella con la “G maiuscola”, sempre meno accessibile ai cittadini.

Share post:

Altre storie

Seguici su

50,320FansLike
527FollowersFollow
7,000SubscribersSubscribe

Leggi anche
Altre storie

Riforma del lavoro: novità in tema di contratti

Riforma del lavoro, 2012 - Uno dei problemi principali...

Mediazione Civile: quarto grado in giudizio?

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in...

Riforma Fornero: cosa resterà dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori

Era il lontano maggio 1970 quando, dopo un’ intransigente...